PUBBLICHIAMO IL TESTO SENZA COMMENTI E' EVIDENTE LA NOSTRA SODDISFAZIONE.
RELAZIONE
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18, sancisce tra i
diritti inalienabili dell'individuo il rispetto per la dignità
individuale, l'indipendenza delle persone, le pari opportunità,
l'assenza di forme di discriminazione, la piena ed effettiva
partecipazione ed inclusione nella società.
E' necessario sposare l'idea che il disabile sia il protagonista
della propria vita e non il soggetto passivo di piani e cure predisposti
da altri; chi fa assistenza, deve adattarsi non tanto ai desideri del
disabile, quanto al suo modo di vivere: il suo lavoro viene pianificato
sulla base delle esigenze della persona.
L'esigenza di autodeterminazione intesa, come possibilità di tornare a
compiere i gesti della quotidianità, seppur in modo indiretto
attraverso il proprio assistente, per esprimere la propria
progettualità, restituisce alle persone con disabilità, la capacità di
effettuare le scelte che riguardano la propria vita, affinchè esse
"compongano" il servizio nel modo che ritengono più confacente ai loro
bisogni.
La negoziazione dei progetti con le persone interessate, rappresenta
al meglio questo processo e riconosce un ruolo di primo piano alla
persona, restituendole dignità.
Con il presente progetto di legge, in osservanza del dettato degli
artt. 2, 3 e 118 della Costituzione, nonché dell'articolo 39, comma 2,
lettera 1-ter), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", come modificata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162,
"Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave", si intende
riconoscere come fondamentale e strategico il diritto alla vita
indipendente delle persone con disabilità. Per la realizzazione delle
modalità di vita indipendente, viene favorita l'autogestione dei servizi
assistenziali al fine di contrastare il ricorso
all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli
interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente
di vita delle persone con grave disabilità.
Per "Vita Indipendente" si intende il diritto della persona con
disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e
del proprio futuro; essa si realizza primariamente attraverso
l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più
assistenti personali, anche familiari. Infatti, il risultato in
autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituisce
l'obiettivo di valutazione di efficacia degli interventi.
Il presente progetto di legge regionale recante "Interventi regionali
per la Vita Indipendente" si compone di 18 articoli come di seguito
individuati: Art. 1 (Finalità), Art. 2 (Destinatari), Art. 3 (Interventi
regionali), Art. 4 (Progetti di assistenza personale autogestita), Art.
5 (Valutazione dei progetti), Art. 6 (Finanziamento dei piani annuali
personalizzati), Art. 7 (Livelli di intensità assistenziale), Art. 8
(Determinazione dei livelli di intensità assistenziale), Art. 9
(Rapporti ambiti territoriali – Regione), Art. 10 (Spese ammissibili),
Art. 11 (Formazione degli operatori sociali e dell'equipe
multidisciplinare), Art. 12 (Monitoraggio e verifica), Art. 13
(Ripartizione dei fondi), Art. 14 (Clausola valutativa), Art. 15 (Gruppo
regionale di coordinamento), Art. 16 (Linee guida), Art. 17 (Norma
finanziaria), Art. 18 (Entrata in vigore).
Art. 1 (Finalità)
La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della
Costituzione, dell'articolo 39, comma 2, lettera 1-ter), della legge 5
febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive
modificazioni, nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni
unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come
fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle
persone con disabilità.
La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente,
favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di
contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la
personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la
permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave
disabilità.
Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio
regionale, la Regione garantisce alle persone con disabilità grave il
diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il
finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita,
finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno
della comunità e all'integrazione con il proprio ambiente sociale.
Per "vita indipendente" si intende il diritto della persona con
disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e
del proprio futuro.
La vita indipendente si realizza primariamente attraverso
l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più
assistenti personali.
L'incremento in autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile,
costituiscono l'obiettivo di valutazione di efficacia degli interventi.
Art. 2 (Destinatari)
Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente
alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate
dall'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, residenti nella
regione, con età dai 18 ai 67 anni, nonché ai rappresentanti legali dei
predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.
Il servizio
di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini
in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante
da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione degli stessi.
Nell'individuazione dei bisogni, degli obiettivi, metodi e interventi
la persona con disabilità è parte integrante dell'équipe
multidisciplinare di cui all'articolo 5, secondo il modello della
condivisione.
Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacità di
gestione da parte della persona disabile beneficiaria o dei suoi
familiari, l'equipe multidisciplinare di cui all'articolo 5 esprime
parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi
gestiti in forma diretta.
Art. 3 (Interventi regionali)
Nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la
Regione, su richiesta degli enti d’ambito sociale individuati dal Piano
sociale regionale, può intervenire mediante l’erogazione di
finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti
di assistenza personale autogestita.
Sono ammessi a finanziamento i progetti annuali di assistenza
personale autogestita che migliorino la qualità della vita della persona
con disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché
l'emarginazione sociale e che favoriscano il suo mantenimento nel
proprio contesto di vita.
Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono
demandati alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di
politiche sociali.
Art. 4 (Progetti di assistenza personale autogestita)
L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso
l'attuazione di programmi di aiuto, sulla base di progetti
personalizzati, presentati con cadenza annuale agli enti d’ambito
sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, e
gestiti dai destinatari.
Le modalità di svolgimento dell'assistenza personale autogestita, per
quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono stabilite
mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con gli
ambiti territoriali e i distretti sanitari.
I soggetti di cui all'articolo 2, per la realizzazione del progetto,
hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o
indirettamente, mediante l'instaurazione di uno o più rapporti di lavoro
anche per mezzo di organismi fiduciari.
Il progetto è redatto secondo modelli predisposti dalla Direzione
della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali,
d'intesa con gli enti d’ambito sociale.
Art. 5 (Valutazione dei progetti)
I progetti di cui all'articolo 4 sono valutati dall'equipe multidisciplinare del distretto sanitario competente per territorio.
Il disabile, secondo i principi di autodeterminazione e
corresponsabilità, entra a far parte della stessa equipe
multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte secondo le
modalità indicate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
L'equipe multidisciplinare valuta i progetti in base ai criteri di
cui all'articolo 8 e secondo le modalità dettate dalle linee guida di
cui all'articolo 16.
L'equipe multidisciplinare svolge le seguenti funzioni:
a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) valuta il progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni
quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste;
c) verifica l'indice di gravità del bisogno e la capacità di autodeterminazione relazionale del richiedente.
È, altresì, compito dell'equipe multidisciplinare redigere
annualmente l'elenco dei progetti ammessi ed esclusi con le relative
motivazioni per poi procedere al calcolo del contributo erogabile.
L’equipe trasmette all’ente d’ambito sociale il progetto affinché proceda agli atti di propria competenza.
Art. 6 (Finanziamento dei piani annuali personalizzati)
1. Gli enti d’ambito sociale, per la realizzazione dei progetti
personalizzati ammessi ai benefici della presente legge, corrispondono
agli aventi diritto un finanziamento, graduato sulla base dei livelli
riconosciuti di intensità assistenziale, entro gli importi massimi
fissati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.8,
comma 1.
2. Il finanziamento è compatibile con l'erogazione di altre
prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti,
nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi,
eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente
all'area della non autosufficienza.
3. I beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare il
rendiconto delle spese nei tempi e nei modi stabiliti dalle linee guida
di cui all'articolo 16.
Art. 7 (Livelli di intensità assistenziale)
La Giunta regionale, al fine di garantire la corretta determinazione
della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell'ambito degli
indicatori di cui all'articolo 8, i parametri di riferimento da
utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno
assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.
Per
l'accesso ai benefici della presente legge, sono distinguibili i
seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: molto alto,
alto, medio, basso.
Art. 8 (Determinazione dei livelli di intensità assistenziale)
1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e nel rispetto
delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede annualmente
alla determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale,
nonché alla quantificazione del relativo finanziamento di ogni singolo
progetto, nel rispetto dei seguenti concorrenti indicatori:
a) livello molto alto, con riferimento a persone pluriminorate o non
autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore
giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere
da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;
b) livello alto, con riferimento a persone pluriminorate o non
autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al
giorno;
c) livello medio, con riferimento a persone pluriminorate o non
autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza
costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera.
d) livello basso, con riferimento a persone pluriminorate o non
autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante
per 24 ore giornaliere.
2. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina
esclusivamente l’oscillazione degli importi nell’ambito del livello
assegnato.
3. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito.
4. Le linee guida di cui all'articolo 16 individuano test, d'intesa
con i distretti sanitari, idonei alla rilevazione degli indicatori di
cui al comma 1.
Art. 9 (Rapporti ambiti territoriali – Regione)
1. Gli enti d’ambito sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno,
inviano le richieste di finanziamento alla Direzione della Giunta
regionale competente in materia di politiche sociali.
2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di
quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'ente richiedente;
d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente,
della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.
Art. 10 (Spese ammissibili)
La spesa ammissibile per un progetto di vita indipendente tiene conto:
a)
del costo del progetto di vita indipendente comprensivo delle spese per
l'assistente, degli oneri previdenziali e assicurativi, delle spese
vive anche di vitto e alloggio, se dovute, e delle spese per i fornitori
di beni e servizi;
b) di una quota pari a un decimo del progetto per spese di rendicontazione.
Art. 11 (Formazione degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare)
Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale
degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare, la Regione
promuove l'organizzazione di corsi annuali di formazione ed
aggiornamento che comprendano, tra i formatori anche figure di
Disability Manager e disabili stessi.
Art. 12 (Monitoraggio e verifica)
Gli enti d’ambito sociale, avvalendosi della collaborazione della
propria equipe di valutazione multidisciplinare, provvedono, nei modi e
nei tempi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 16, al
monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo
progetto.
Gli enti d’ambito sociale, entro il 30 aprile di ciascun
anno, rendicontano alla Direzione della Giunta regionale competente in
materia di politiche sociali i progetti attivati nell’anno solare di
riferimento.
Le indicazioni per la rendicontazione di cui al comma 2 sono stabilite nelle linee guida di cui all’art. 16.
Art. 13 (Ripartizione dei fondi)
1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, i fondi disponibili sono
assegnati annualmente agli enti d’ambito sociale per la realizzazione
dei programmi di assistenza autogestita sulla base di criteri di riparto
individuati nelle linee guida di cui all’articolo 16.
Art. 14 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, ogni due anni dall'entrata in vigore della
presente legge, anche sulla base dei report e dei rendiconti degli
ambiti sociali territoriali e dei dati raccolti presso il Gruppo
Regionale di Coordinamento e le équipe multidisciplinari dei distretti
sanitari competenti, presenta alla Commissione consiliare competente una
relazione dalla quale emerga:
a) come si è svolto il processo di attuazione in relazione ai bandi, alle graduatorie e ai sussidi erogati;
b) quali sono le caratteristiche dei progetti presentati;
c) quante domande sono state presentate, quante ammesse a contributo e
finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate e numero
domande non ammesse a contributo con motivazione dell’esclusione;
d) quanti sono i contratti di lavoro stipulati e quali le loro caratteristiche;
e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;
f) entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della presente legge;
g) quali iniziative sono state messe in atto per la formazione degli
operatori sociali coinvolti e delle équipe multidisciplinari ai sensi
dell’art. 11 ed impatto sulla qualità del servizio erogato.
Art. 15 (Gruppo Regionale di Coordinamento)
1. È costituito presso la Direzione regionale competente in materia
di politiche sociali il Gruppo regionale di coordinamento composto da:
a) un dirigente della predetta Direzione con funzioni di Presidente;
b) i responsabili dei distretti sanitari e degli enti d'ambito sociale;
c) un referente designato congiuntamente dalle associazioni di tutela dei disabili
riconosciute.
2. Le modalità di funzionamento del Gruppo regionale di coordinamento
sono disciplinate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
3. Il Gruppo regionale di coordinamento esamina le istanze di
finanziamento pervenute per il tramite degli ambiti territoriali e
provvede alla formulazione della relativa graduatoria regionale.
4. Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendono
attuabili i progetti finanziati, il Gruppo regionale di coordinamento
provvede al monitoraggio e alla gestione delle criticità dei progetti e
promuove interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo
dell'assistenza personale autogestita. In tale ottica gli enti d’ambito
sociale garantiscono:
a) informazioni ed orientamento anche legale verso i beneficiari
della presente legge, nonché un aiuto attivo per la predisposizione dei
progetti di vita indipendente;
b) anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con
associazioni rappresentanti degli utenti e patronati, l'assistenza agli
utenti per la gestione degli aspetti amministrativi derivanti
dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la rendicontazione
delle spese al termine del progetto;
c) la gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto
assistenziale autogestito, nonché mettere in essere tutte le azioni
necessarie a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza
personale autogestita;
d) l'istituzione, anche attraverso specifici accordi con i centri per
l'impiego territorialmente competenti, di un elenco di assistenti
personali.
Art. 16 (Linee guida)
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione, le linee
guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente
legge.
Art. 17 (Norma finanziaria)
1. In fase di prima attuazione della legge agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, stimati per l’anno 2012 in euro
200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità
previsionale di base (U.P.B.) 13.01.007 “Interventi socio assistenziali
per la maternità e l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia” capitolo di
nuova istituzione denominato “Interventi regionali per la vita
indipendente”.
2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono
apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa: -
in diminuzione U.P.B. 10.01.003 – Cap. 91511 denominato “Sostegno per
l’organizzazione dell’Adunata Nazionale Alpini” per euro 200.000,00; -
in aumento U.P.B. 13.01.007 Cap. denominato “Interventi regionali per la
vita indipendente” per euro 200.000,00.
3. Per il biennio 2013-2014, agli oneri stimati per ciascun anno in
100.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse
iscritte nella unità previsionale di base 13.01.007 “Interventi socio
assistenziali per la maternità e l’infanzia, l’adolescenza e la
famiglia” del bilancio pluriennale 2012-2014 individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002,
n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell’articolo 10
della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità
regionale).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 18 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.