Il contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri paesi dell’Ue in cui si sposta. Quindi il contrassegno, con il riconoscimento in tutta Europa, facilita notevolmente la libera circolazione e l’autonomia dei disabili nell’Unione Europea.
Il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998.
Questa raccomandazione prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti in auto dei loro titolari.
Resta comunque agli Stati membri il compito di rilasciare il contrassegno in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte.
Infatti la raccomandazione non ha lo scopo di modificare le norme nazionali sul rilascio del contrassegno per disabili.
Anche in Italia sarà riconosciuto il Contrassegno unificato disabili europeo (Cude), già in vigore in quindici Paesi dell’Unione Europea.
Infatti, la legge entrata in vigore il 13 agosto 2010 che ha apportato una serie di modifiche al Codice della Strada, tra cui la norma sulla privacy che impediva al nostro paese di adottare il tagliando azzurro, ha previsto anche l’adozione del contrassegno disabili europeo.
Dal 15 settembre 2012, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012 del Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, che recepisce la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea e modifica gli articoli di riferimento del Regolamento di esecuzione del nostro Codice della Strada, è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo".
Il nuovo contrassegno europeo di parcheggio per disabili, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione. Ha validità cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente.
Deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli.
E' di colore azzurro, plastificato e presenta il simbolo internazionale di accessibilità bianco su fondo blu.
Il contrassegno europeo riporta informazioni sia sul fronte che sul retro.
Sul fronte sono riportati: il numero di serie / identificazione, la data di scadenza, il nome e il timbro dell'autorità nazionale che lo rilascia, lo Stato comunitario di origine e l'ologramma anti - contraffazione.
(dal sito dell'ACI di Teramo)
Riportiamo qui di seguito il testo integrale del Decreto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 , n. 151
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di
strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita'
delle persone invalide.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503;
Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» e' inserita una
virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione
e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con
capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il
comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico
accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante
l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di
parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente
personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su
tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso
deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,
in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione
delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il
segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria
Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione» sono inserite
le seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione
medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria
Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona
invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui
ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona
interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita
segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale
agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di
sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa
nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta
da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree
destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero
di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di
contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o
indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito
il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della
salute».
Art. 2
Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo
«contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello
previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del
4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni
comunali non decidano tempi piu' contenuti. I Comuni garantiscono,
comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia'
rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano
la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni
invalidi» gia' rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui
all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In
caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilita'
devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 158
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